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Diritto condominiale

Condominio: convocare l’assemblea senza l’amministratore

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Condominio: come convocare l’assemblea di condominio quando non lo fa l’amministratore.

I compiti dell’amministratore

Uno dei compiti dell’Amministratore del condominio è quello di convocare:

  • l’Assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura del periodo di gestione contabile ordinaria;
  • l’Assemblea straordinaria tutte le volte che lo ritiene necessario.

Può accadere che l’Amministratore non convochi l’Assemblea ordinaria entro i termini previsti dalla legge rischiando di portare il condominio alla “paralisi” gestionale.

In questi casi la Legge (art. 66 disp. att. c.c.) offre ai condomini degli strumenti per poter prima richiedere formalmente all’Amministratore la convocazione dell’assemblea ed in caso di inerzia dello stesso per procedere a convocare l’Assemblea autonomamente.

La richiesta scritta dei condomini

I condomini devono prima inoltrare una richiesta scritta all’Amministratore richiedendo di convocare l’Assemblea ordinaria ed indicando quali punti richiedono che siano messi all’ordine del giorno. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio intendendosi con questo il riferimento ai millesimi di proprietà. La richiesta formulata con queste modalità deve essere sottoposta all’Amministratore con modalità tali da poter dimostrare il giorno nel quale la richiesta è pervenuta all’Amministratore. Ciò, poiché la normativa stabilisce che decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta i condomini che hanno proposto tale richiesta all’Amministratore possono procedere autonomamente a convocare l’Assemblea.

Come autoconvocare l’assemblea

Le modalità e le tempistiche con le quali i condomini possono procedere ad autoconvocare l’Assemblea devono rispettare quanto previsto dalla legge nelle disposizioni di attuazione del codice civile:

“L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”

I recapiti e il registro di anagrafe condominiale

È evidente che le modalità con le quali i condomini possono autoconvocare l’Assemblea presuppongono di conoscere i recapiti di tutti i condomini ove recapitare l’avviso di convocazione. Per tale motivo, salvo il caso assai raro nel quale tutti i condomini abitino stabilmente nel condominio e quindi l’avviso sia facilmente recapitabile con raccomandata a mani, sarà anche necessario accedere ai dati del registro di anagrafe del condominio ove sono inseriti i nominativi e gli indirizzi di tutti i condomini. L’accesso ai dati del registro di anagrafe del condominio è previsto quale diritto del condomino secondo quanto previsto dall’art. 1129 c.c. e quindi l’Amministratore è tenuto ad evadere tale richiesta.

A conclusione, non si deve dimenticare che nel momento in cui un condomino si presenta in Assemblea la presenza dello stesso sana il vizio della convocazione che non sia avvenuta nei modi corretti o con il preavviso dovuto.

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